domenica 29 marzo 2009

Sentenza 7388/09 Cassazione. Giornalisti o giornalai?

In questi giorni, sulla stampa nazionale e locale, girano articoli e commenti relativi alla sentenza della Cassazione n° 7388/09 : ad esempio da Il Giornale “Non basta la foto scattata dagli apparecchi installati ai semafori per giustificare la multa. Lo dice la Cassazione dando ragione a un automobilista che obiettava che l’ipotesi di attraversamento di un incrocio con il rosso non rientrava in quelle per cui può essere omessa la contestazione immediata, mentre, nel suo caso, l’infrazione era stata constatata da un apparecchio fotografico, senza che in loco vi fosse alcun vigile a controllare" , senza che alcuno di questi giornalisti o, meglio, giornalai si sia preso la briga di leggere il contenuto della sentenza. Si, perchè di giornalai si tratta, in quanto riprendono le notizie da altre fonti e le riportano senza, però, neanche verificarle. Nel caso esaminato, se solo queste persone avessero letto che i fatti incriminati risalgono ai primi del 2003, prima cioè dell'entrata in vigore della legge 214/03, e si fossero letta la legge in questione, magari avrebbero potuto inquadrare la questione nel suo giusto ambito. I fatti risalgono ai primi del 2003 ed in questi giorni si e' concluso l'iter in Cassazione, che ha dato ragione al ricorrente che sosteneva la non validità della multa, a causa della mancata contestazione immediata, impossibile, visto che il vigile non era presente. La sentenza 7388 nel dare ragione all'automobilista ha fatto riferimento alle regole in vigore all'epoca dell'infrazione.Il 13 agosto 2003, però, è entrata in vigore la legge 214/03 di conversione del Dl 151/03, che ha introdotto nell'articolo 201 del Codice i comma 1-bis e 1-ter(comma 1-bis: Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: ...omissis...b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa) (comma 1 ter: Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate) La modifica non solo ha "promosso" il contenuto dell'articolo 384 del Regolamento al rango di disposizione legislativa (inserendolo nel Codice), ma lo ha anche ampliato e rafforzato. Come contropartita, però, ha imposto che gli apparecchi di controllo utilizzabili in assenza degli agenti dovessero essere «debitamente omologati», cioè approvati dal ministero delle Infrastrutture,verificando che gli stessi diano risultati inequivocabili. Nel caso dei semafori, il ministero ha imposto, tra l'altro,che gli apparecchi scattino almeno due foto, per essere certi che chi viene ritratto abbia iniziato ad attraversare l'incrocio quando era già rosso e che abbia completato la manovra, togliendo il dubbio (avanzato dalla sentenza 7388/09) che si possa essere puniti anche quando ci si trova involontariamente in posizione vietata, per motivi di traffico. Gli apparecchi in regola con tali requisiti sono stati tutti riomologati il 18 marzo 2004. Da quella data, quindi, tutte le multe "automatiche" al semaforo sono legittime. Pubblico questo post essenzialmente per 2 motivi: anzitutto per contribuire, in questo modesto ambito, a far luce su notizie che, se travisate, potrebbero nuocere chiunque vi abbia interesse e poi per denunciare, una volta ancora, sia il potere smisurato dei mass-media in grado di "leggere" le notizie a proprio uso e consumo sia il malcostume del conformismo all'idea "dominante" che sta corrodendo l'anima critica della nostra società. Cosa ne pensate? Sarei curioso di conoscere la vostra opinione!

In questi giorni, sulla stampa nazionale e locale, girano articoli e commenti relativi alla sentenza della Cassazione n° 7388/09 : ad esempio da Il Giornale “Non basta la foto scattata dagli apparecchi installati ai semafori per giustificare la multa. Lo dice la Cassazione dando ragione a un automobilista che obiettava che l’ipotesi di attraversamento di un incrocio con il rosso non rientrava in quelle per cui può essere omessa la contestazione immediata, mentre, nel suo caso, l’infrazione era stata constatata da un apparecchio fotografico, senza che in loco vi fosse alcun vigile a controllare" , senza che alcuno di questi giornalisti o, meglio, giornalai si sia preso la briga di leggere il contenuto della sentenza. Si, perchè di giornalai si tratta, in quanto riprendono le notizie da altre fonti e le riportano senza, però, neanche verificarle. Nel caso esaminato, se solo queste persone avessero letto che i fatti incriminati risalgono ai primi del 2003, prima cioè dell'entrata in vigore della legge 214/03, e si fossero letta la legge in questione, magari avrebbero potuto inquadrare la questione nel suo giusto ambito. I fatti risalgono ai primi del 2003 ed in questi giorni si e' concluso l'iter in Cassazione, che ha dato ragione al ricorrente che sosteneva la non validità della multa, a causa della mancata contestazione immediata, impossibile, visto che il vigile non era presente. La sentenza 7388 nel dare ragione all'automobilista ha fatto riferimento alle regole in vigore all'epoca dell'infrazione.Il 13 agosto 2003, però, è entrata in vigore la legge 214/03 di conversione del Dl 151/03, che ha introdotto nell'articolo 201 del Codice i comma 1-bis e 1-ter(comma 1-bis: Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: ...omissis...b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa) (comma 1 ter: Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate) La modifica non solo ha "promosso" il contenuto dell'articolo 384 del Regolamento al rango di disposizione legislativa (inserendolo nel Codice), ma lo ha anche ampliato e rafforzato. Come contropartita, però, ha imposto che gli apparecchi di controllo utilizzabili in assenza degli agenti dovessero essere «debitamente omologati», cioè approvati dal ministero delle Infrastrutture,verificando che gli stessi diano risultati inequivocabili. Nel caso dei semafori, il ministero ha imposto, tra l'altro,che gli apparecchi scattino almeno due foto, per essere certi che chi viene ritratto abbia iniziato ad attraversare l'incrocio quando era già rosso e che abbia completato la manovra, togliendo il dubbio (avanzato dalla sentenza 7388/09) che si possa essere puniti anche quando ci si trova involontariamente in posizione vietata, per motivi di traffico. Gli apparecchi in regola con tali requisiti sono stati tutti riomologati il 18 marzo 2004. Da quella data, quindi, tutte le multe "automatiche" al semaforo sono legittime. Pubblico questo post essenzialmente per 2 motivi: anzitutto per contribuire, in questo modesto ambito, a far luce su notizie che, se travisate, potrebbero nuocere chiunque vi abbia interesse e poi per denunciare, una volta ancora, sia il potere smisurato dei mass-media in grado di "leggere" le notizie a proprio uso e consumo sia il malcostume del conformismo all'idea "dominante" che sta corrodendo l'anima critica della nostra società. Cosa ne pensate? Sarei curioso di conoscere la vostra opinione!

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28 Comments:

Anonimo dice...

Per me quello che dà più fastidio è vedersi arrivare la multa a distanza di 4 mesi (limite massimo). Non contesto l'infrazione in sè, ma è indispensabile il contestuale addebito da parte di un tutore dell'ordine. In realtà lo sappiamo come vanno queste cose: i Comuni si sono industriati tutti per sopperire alle magre casse e con il diminuito gettito da parte dello Stato le cose peggioreranno sempre più.
Sammartino Documenta

Anonimo dice...

Chiste s'avevano 'mparata bbona a' canzona comme fa sorde senza fa niente! gliessene a faticà!

O compare do fravecatore.

Anonimo dice...

Caro Farina, è altrettanto vero quello che sostieni tu, a proposito del potere smisurato dei mass-media nel travisare e raccontare in modo del tutto furviante.
Mah, sai benissimo che ognuno tira l’acqua al proprio mulino.
Ma è altrettanto vero, l’uso o meglio l’abuso che alcune amministrazioni comunali hanno fatto di questo strumento, avvolte con un uso così disinvolto, credendosi di avere a che fare con delle Slot-Machine, per far cassa allo scopo di pianificare i profondi buchi nei bilanci.
Pertanto, chi è causa del suo………… .

Plinio il Giovane

Michele Farina dice...

D'accordissimo con te,come sempre...o quasi.

Anonimo dice...

Forse non si tiene conto che la Cassazione svolge una funzione di nomofilachia e come tale assicura l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto nazionale, pertanto le sue decisioni finiscono per influenzare i giudici di merito.
Inoltre, sempre sullo stesso argomento ci sono state altre sentenze della Cassazione le nn. 23301 e 8465 rispettivamente del 2005 e 2006 che hanno ribadito lo stesso principio. Molti Tribunali stanno accogliendo ricorsi di questo genere. Opponetevi a multe illegittime!

Anonimo dice...

quello che affermi è corretto, ma non dimenticarti che dopo il 2004, c'è stata la sentenza n.23301 del 17.11.2005 della II Sezione della Suprema Corte di cassazione, che interpretando gli articoli 13 e 14 della legge 689/81, in relazione agli art.200 e 201 del vigente Codice della Strada (D.Lgs. n.285/92) e 383 e384 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. n.457/92), ha stabilito che, nella sostanza, il photored deve funzionare in presenza di un agente,(cassazione n°8465/2006 sentenza contro Comune di Caserta). quindi l'ultima sentenza del 2009 riferita all'anno 2003, non ha fatto altro che confermare quella del 2005.
l'esiliato.

Anonimo dice...

"Gli apparecchi in regola con tali requisiti sono stati tutti riomologati il 18 marzo 2004. Da quella data, quindi, tutte le multe "automatiche" al semaforo sono legittime". Non mi pare proprio, visto che la Procura di Verona ha contestato proprio l'omologazione che ha portato in carcere l'inventore dei T-red (scarcerato perché non può più inquinare le prove)e anche i funzionari del ministero dei trasporti non devono stare proprio tranquilli in questi giorni... Forse prima di ridere dei giornalisti che non sanno leggere le sentenze bisognerebbe imparare da loro e da magistrati coscienziosi a leggere i fatti.

Anonimo dice...

A Calusco d'Adda esiste un ponte che divide due provincie quella di bergamo e quella di Lecco. All'imbocco del ponte sui due versanti si trovano installati due semafori, ma è solo sul versante di Bg. che c'è la telecamera ed il rischio di essere fotografati esiste solo per quelli che transitano da bg a lc. Funziona anche la notte quando il passaggio può essere più "frettoloso" per non fermarsi in loco, che a quell'ora è poco raccomandabile soprattutto in funzione alla sicurezza per le donne. Almeno la notte la telecamera potrebbe essere spenta riportando a trattamento ugualitario gli automobilisti che transito nei due sensi e sui due versanti.

Michele Farina dice...

Mi spiace dovere ribadire che anche le sentenze n. 23301 del 17.11.05 e la n. 8465 del 11.04.06, così come la 7388/09, attengono a casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 214/03 ( quella della modifica dell'art. 201 del C.d.S.) , nata proprio per questo, e quindi non applicabili alle apparecchiature riomologate il 18 marzo 2004 ed adeguate, in virtù di ciò, alle nuove disposizioni legislative.
In parole povere, mentre in un primo momento la norma che consentiva di derogare dall'obbligo della contestazione immediata era di rango regolamentare ( art. 384 del regolamento di esecuzione al C.d.S.) e di qui le sentenze della Suprema Corte che ha sancito che norme di carattere regolamentale non possano, com'è ovvio, derogare dal dispositivo legislativo ( art. 201 del D. Lgs. 285/92), con la legge 214/03 il legislatore, venendo in soccorso degli organi di polizia e dei vari Comuni( cosa Molto poco opportuna!), ha modificato in radice la norma, cambiando il comma 1 bis dell'art. 201 del C.d.S. ed ivi aggiungendo il comma 1 ter.
Ricapitolando: prima della modifica ( legge 214/03) dell'art. 201 del C.d.S., soltanto l'art. 384 del regolamento offriva lo spunto per giustificare la mancata presenza degli agenti e, conseguentemente, la mancata contestazione immediata; ma, essendo essa norma di carattere secondario, numerosissimi giudici di pace ben agivano( come confermato dalla Cassazione) ritendo illegittimi quei verbali elevati sulla scorta delle predette considerazioni.
Dopo la modifica intervenuta in seguito alle pressioni degli enti locali e lobby varie, la procedura è cambiata come e nel senso di cui al post di apertura
Spero di aver reso in maniera sufficientemente chiara il mio pensiero.
Per l'amico di Calusco d'Adda: credo sia superfluo, al di là delle considerazione di cui sopra, dichiararti di essere completamente d'accordo con te circa la necessità che l'impianto incriminato sia spento la notte.Il tuo commento offre anche un interessantissimo spunto circa la disparità di trattamento dei cittadini italiani, derivante dal luogo di residenza e sul quale dovrebbero riflettere i nostri governati nazionali e locali.
P.S. Le prescrizioni in base alle quali è possibile l'utilizzo in automatico e senza la presenza di agenti di apparecchiature per la rilevazione di infrazioni è di carattere imperativo ed inderogabile: basta che uno solo degli obblighi venga violato per rendere illegittimo l'accertamento e sulla scorta della mia esperienza ciò accade MOLTO più frequentemente di quanto si crede.

Anonimo dice...

E' stabilito che la verifica del perfetto funzionamento del dispositivo deve essere fatta almeno con cadenza annuale e i dati dell’avvenuto collaudo devono essere riportati sul verbale in quanto lo stesso deve essere completo in tutte le sue parti previo annullamento del verbale stesso, nella maggior parte dei verbali invece, viene riportato soltanto la data del collaudo (2004) e non le verifiche periodiche ( forse perchè non le effettuano) e quindi tutte annullabili.
l'esiliato

Michele Farina dice...

Vedo con piacere che sono stato capace di farmi intendere.
Quello che tu, correttamente, hai evidenziato ( taratura annuale) è una delle condizioni " sine qua non" possa funzionare l'apparecchiatura incriminata.
Ti posso solo dire che ve ne sono molto altre che in genere non vengono valuate opportunamente: parlo della posizione dei vecoli rispetto alla striscia di arresto, della posizione rispetto all'incrocio, dei dati che debbono necessariamente essere riportati sulle foto, ecc.
Per chi fosse interessato:Decreto 1130 del 18.04.04
Art.1. E’ confermata l’approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato“Photored F17A”, della ditta Italtraff s.r.l., con sede in Zona Industriale - Manduria (Taranto).

Art.2. Il dispositivo denominato “Photored F17A” , senza necessità di modifiche od adattamenti può essere utilizzato in ausilio all’operatore di polizia presente sul posto,ovvero in modalità automatica,senza la presenza dell’organo di polizia, quando ricorrono le seguenti condizioni:
l’apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; è prodotta documentazione fotografica in cui sia visibile,oltre alla panoramica dell’intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui avviene il secondo scatto è individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione,l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma figura in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora; l’apparecchiatura è predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso;

Art.3. Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi.La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Roma, 18 marzo 2004

Anonimo dice...

secondo il mio punto di vista vi è anche una violazione e falsa applicazione dell’art.201, comma 4, del C.d. S. ,la norma infatti dispone che al trasgressore devono essere addebitate solo le spese sostenute per “ l’accertamento e la notificazione”, dunque solo la spesa affrontata per ottenere dal P.R.A. o dalla Motorizzazione Civile il nominativo e l’indirizzo dell’intestatario del veicolo e quella per la notificazione del verbale a mezzo del servizio postale, a conti fatti quindi di norma le spese di notifica dovrebbero essere più o meno sette al massimo otto euro.
l'esiliato

Anonimo dice...

Grazie Michele, per le informazioni e le tue riflessioni sui semafori caluschesi. Il costo delle multe in generale e soprattutto quelle del fotored e autovelox dovrebbero essere più modiche. Per esempio ritengo che nell'attuale crisi il pagamento di una multa di 150-200-250 euro per una persona che guadagna mensilmente tra i 900/1000 euro sia troppo esosa. Gli importi di tutte le contravvenzioni dovrebbero essere rivisti e calmierati. Presto vedremo persone piangere o farsi pignorare i mobili di casa per affrotare il pagamento delle multe.Infondo c'è già la pena aggiuntiva dei punti decurtati dalla patente... La mano pesante con chi sbaglia senza una vera volontà di infrangere la legge, a volte mi pare un accanimento. da Calusco

Anonimo dice...

Salve
premettendo che non sono un giornalista, intendo rispondere al sig. Farina, in merito alle sue "illuminate" affermazioni.
Anch'io, leggendo la notizia sui quotidiani, ero rimasto assai perplesso, ben sapendo che nelle ipotesi di deroga, all'obbligo imposto dall'art 200 c.d.s., previste dall'art. 201 c.d.s. vi è quella della rilevazione automatica dell'infrazione a mezzo di apparati debitamente omologati dal Min. delle Infr. e dei Trasp.
A mio parere è proprio Farina, di cui ignoro la professione, a non aver letto attentamente la Sent.7388 o comunque a non averne inteso rettamente il senso ed il contenuto.
Per avere contezza della questione, intanto, occorre necessariamente avere buone basi di diritto costituzioinale, conoscere la gerarchia delle fonti e tener presente che un decreto ministeriale è e rimane un atto esecutivo e mai legislativo, che una legge non è oro colato, essendo, sempre, soggetta al giudizio circa la sua conformità alle norme costituzionali.
Ciò premesso, e riservandomi di rispondere puntualmente a quanti ne fossero interessati, ribadisco che la suddetta Sent. della Suprema Corte dice molto di più di quanto, troppo frettolosamente, viene concluso dal sig. Farina.
La questione, attualmente al vaglio della magistratura, riguarda i rapporti tra i produttori-fornitori di apparati per la rilevazione automatica delle infrazioni al c.d.s., il Min. delle Infrastrutture e dei trasporti ed i Comuni che servendosi di tali apparati ne fanno un uso distorto, al solo scopo di far cassa.

Ernesto T.C.
epitrocle01@hotmail.it

Michele Farina dice...

Anch'io, tanto per cominciare,ignoro la sua professione, potendo solo escludere, per sua stessa ammissione, che Ella Ernesto T. C., non è giornalista.
Noto pure che, mentre io mi firmo con nome e cognome reali, Ella, approfittando del mio sito per farsi pubblicità gratuita, non ha avuto neanche il "buon gusto" di firmarsi per esteso.
Le leggi, che non sono, è vero, oro colato, "vigono", tuttavia,fino a che vengono dichiarate incostituzionali o, molto più spesso, sostituite da leggi più recenti che, implicitamente od esplicitamente, le abrogano.
Per quanto attiene al rispetto del principio delle gerarchie delle fonti che Ella citava, devo dedurre che Ella non ha ben letto o ben compreso il senso del mio intervento che tendeva a sottolineare che, proprio per ovviare alle conseguenze che Ella paventava, il legislatore ha inteso trasmigrare il contenuto del precetto da una norma regolamentare (art. 384 DPR 495/92) e quindi secondaria
( come vede conosco un poco del principio della gerarchia delle fonti) ad una norma di legge (artt. 200 e 201 del C.d.S.).
Ciò che ho appena detto è arguibile in maniera chiara e netta dal contenuto del post e dei commenti: l'esposizione di una sua diversa convinzione, del tutto legittima e rispetto alla quale ho il massimo rispetto, non può prescindere, comunque, da elementari norme di educazione e civiltà.In conseguenza di ciò, la invito a rileggersi tanto il post iniziale quanto il commento che le riporto, invitandoLa, per la correttezza della discussione, a dichiarare la sua professione o a disertare questo blog nel caso Ella svolga lavoro di consulenza a PAGAMENTO, dato che questo è e rimane uno spazio LIBERO e GRATUITO.
Citazione: "In parole povere, mentre in un primo momento la norma che consentiva di derogare dall'obbligo della contestazione immediata era di rango regolamentare ( art. 384 del regolamento di esecuzione al C.d.S.) e di qui le sentenze della Suprema Corte che ha sancito che norme di carattere regolamentale non possano, com'è ovvio, derogare dal dispositivo legislativo ( art. 201 del D. Lgs. 285/92), con la legge 214/03 il legislatore, venendo in soccorso degli organi di polizia e dei vari Comuni( cosa Molto poco opportuna!), ha modificato in radice la norma, cambiando il comma 1 bis dell'art. 201 del C.d.S. ed ivi aggiungendo il comma 1 ter.
Ricapitolando: prima della modifica ( legge 214/03) dell'art. 201 del C.d.S., soltanto l'art. 384 del regolamento offriva lo spunto per giustificare la mancata presenza degli agenti e, conseguentemente, la mancata contestazione immediata; ma, essendo essa norma di carattere secondario, numerosissimi giudici di pace ben agivano( come confermato dalla Cassazione) ritendo illegittimi quei verbali elevati sulla scorta delle predette considerazioni."

mascia dice...

Condivido pienamente con Farina, piu' chiaro di cosi' si muore!!
Spero che "il non giornalista "abbia recepito bene il messaggio!!!

Anonimo dice...

Egr. sig. Farina, ho letto le sue argomentazioni circa la sentenza della Cassazione e devo dire che ictu oculi non fanno una piega.
Ho comunque dato una veloce lettura alla sentenza 7388/09 e non riesco a capire il motivo per il quale debba essere tutto limitato al periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 384.
Leggo infatti che "l'assenza non occasionale di agenti operanti non sia consona all'utilizzazione di un'apparecchiatura di rilevamento automatica nè appare superabile da quanto disposto dall'art. 384."
Certo di maggiori chiarimenti in merito, le porgo distinti saluti.

Daniele Pinto

Michele Farina dice...

Il nocciolo della questione, egr. sig. D. Pinto, non è il contenuto dell'art. 384 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada il quale NON consentiva, a detta dei giudici della Suprema Corte di Cassazione,l'utilizzo dell'apparecchiatura Photored senza la presenza degli agenti e senza, conseguenzialmente, contestazione immediata, ma l'adozione, con la legge 214/03, di 2 nuovi commi, il bis ed il ter dell'art. 201, che consentono,esse si, ad apparecchiture omologate e tarate ed a determinate condizioni contenute nei decreti di omologazione delle varie apparecchiature, di derogare dalle regole generali che prevedono la presenza degli agenti e la contestazione immediata.In estremi sintesi, la modifica dell'art. 201 del C.d.S. rappresenta il vero spartiacque tra la procedura (ante legge 214/03) che non consentiva la rilevazione automatica delle infrazioni al semaforo( quella oggetto della sentenza 7388/09)e quella successiva che, a determinate ed inderogabili condizioni, permette la rilevazione in automatico, senza,cioè, la presenza in loco degli agenti.La sentenza 7388/09 non ha minimamente intaccato il quadro normativo attualmente vigente.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.

Anonimo dice...

signori, ho 37 e guido da 19 anni e non ho mai preso un velox, Tred, o altro.... mettetevi in testa che per non far "fare cassa" ai comuni come qualcuno a scritto è sufficente guidare con attenzione e rispettare il codice della starda.
secondo me tutto questo chiacchiericcio sono solo scuse per cercare di autogiustificarsi e nascondersi vigliaccamente dietro un dito....

prisco dice...

Ne ho 49 e guido da 31 anni,mai avuta una multa e guido bene,lo sai che per rispettare un limite di velocita' su un rettilineo,che non aveva nessun motivo di esistere,c'e' stato un tamponamento a catena e per poco non siamo finiti in ospedale?
ma dove vivi?e' risaputo che i velox esistono per arricchire le casse comunali!!!
Hai fatto la scoperta dell'acqua calda!!!Guidare con prudenza e rispettare le regole del codice della strada dovrebbe essere piu' che normale o no?

Anonimo dice...

Caro, prisco, se tutti rispettavate il limite, perché c'è stato il tamponamento? ....forse perché qualcuno non teneva le distanze? o perché da dietro è arrivato il solito corridore che pensava di essere in pista?... se tutti rispettavate le norme, e si è verificato un incidente, e palese che qualcuno non le ha rispettate....

prisco dice...

perche' il primo della fila ha svoltato,il secondo ha frenato,il terzo,il quarto, il quinto ecc. gli sono finiti aaddosso,io sono riuscito a scansare quello davanti ma quello dietro mi ha urtato di brutto!
Contento!
Spesso quando si e' in fila,come ad esempio ai semafori,non e' che la distanza da chi ti sta davanti e' eccessiva oppure tu ti fermi 10 m. prima?
Non facciamo sempre i coscienziosi e i saputelli!!

Anonimo dice...

quindi significa, che quello che ha svoltato non ha messo la freccia (1° possibile infrazione) e il terzo non teneva la distanza (2° possibile infrazione).... se tutti, e dico tutti, rispettassero tutte e dico tutte le regole, gli incidenti sarebbe ridotti davvero all'osso! mi dispiace dover contradire, ma la logica, il ragionamento e i fatti dicono questo.

prisco dice...

Se tutti rispettassero le regole non staremmo nemmeno qui a discutere e su questo penso che siamo tutti d'accordo!!
Ma quello che intendevo dire che spesso su una strada scorrevole a volte mettere dei segnali di limite di velocita', al solo scopo di lucro e non per effettiva necessita', puo' provocare degli incidenti infatti pur rimanendo ad una certa distanza una frenata brusca puo' causare tamponamenti e poi da non dimenticare "i furbi" che come vedono un po' di spazio tendono a sorpassare e ad infilarsi non appena un veicolo viene dal senso contrario.
Mi risulta che anche quelli che sono eccessivamente prudenti spesso sono causa di intralcio e pericolo.

Anonimo dice...

Prisco sono perfettamente daccordo con te, ma anche tu convieni, che il problema sono i soliti "furbi" per gentilezza chiamiamoli così... ed è a causa loro che spesso le norme sono così severe e restrittive, e quindi alla fine la loro inciviltà, la paghiamo tutti. i limiti vengono necessariamente fissati al ribbasso, proprio per cercare di arginare questi individui.... se mettiamo un limite di 50 e qualcuno tranquillamente va a 80/85 perchè si fa i conti in modo da rimanere entro i 40 KM/H oltre, ed evitare la sospesione della patente.... automaticamente mettendo un limte più alto, quest si sentirebbero autorizzati a sfrecciare come se fossero in pista!! basta con con queste teorie da Stato Oppressori che vuole limitare le libertà dei cittadini!! sono ragionamenti da basso popolino del 1200!!!
purtroppo lo stato è come un genitore che si trova a dover gestire un figlio che non ne vuol sapere di rispettare le regole... prova a dirlo una volta, due, tre, prova a fare un ragionameto insieme per capire le cause, ...poi se questo continua a fare i suoi comodi a discapito degli altri, deve intervenire, e per rispetto degli altri deve farlo senza pietà! e lo fa fissando regole molto al di sotto di quei margini che sarebbero logici per una persona di buon senso come siamo noi...

prisco dice...

Sono d'accordo con te,su determinati ragionamenti ma ti posso garantire con assoluta certezza che alcuni comuni lo fanno solo per incrementare le casse.
Tanto i soliti "furbi" o meglio incoscienti se ne fregano altamente di rispettare le regole perche' fa parte della loro indole essere cosi'.
Quello che discuto e' mettere su delle varianti o strade dritte dei limiti bassi quando sono facilmente praticabili e scorrevoli.
E poi chi non ha mai commesso una pur che minima infrazione? non facciamo sempre i buon sammaritani!

Anonimo dice...

Oh farina, ma sei per caso un vigile ???
Senza decreto prefettizio di autorizzazione, niente multe in mancanza di Agenti agli incroci semaforici - Circolare del Ministero dell'Interno protocollo n° 0000369 del 17 gennaio 2008;
e così la Cassazione ha ben fatto.

Anonimo dice...

....ah!...la "famigerata" Circolare del Ministero dell'Interno sonoramente sbugiardata dall'Avvocatura dello Stato che l'ha stroncata col parere n°46819 del 10 aprile 2008!!...del resto l'art.4 c.2 del D.L.121/2002 era talmente chiaro che solo l'illuminata Prefettura di Lodi ed il solerte Ministero dell'Interno potevano interpretare diversamente!!!..

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